Arredamento di Interni
Arredo cucina moderna con Aran
idee e soluzioni delle cucine italiane
Le moderne Cucine Aran vengono progettate e realizzate in Italia in sette grandi impianti produttivi altamente automatizzati e sono il frutto della decennale esperienza e della preziosa professionalità di Aran World. Aran World è presente sul mercato italiano da ben 50 anni ed è leader nella progettazione, nella produzione, nella commercializzazione e nell’esportazione di cucine, mobili da ufficio e camere da letto. Le Cucine Aran sono perfette per essere collocate in appartamenti caratterizzati da uno stile particolarmente lussuoso e sono le cucine italiane più vendute all’estero. Ogni anno migliaia di famiglie in tutto il mondo scelgono di affidarsi ad Aran World per acquistare la cucina che renderà impeccabile la loro vita in uno degli ambienti più importanti e più vissuti della casa.
Le Cucine Aran vengono proposte in tante soluzioni che si adattano con stile ad ogni ambiente di qualsiasi casa e che rispondono perfettamente ad ogni esigenza di spazio e di gusto personale. Tanti sono i modelli realizzati con estrema cura e professionalità; modelli che hanno tra le caratteristiche principali i materiali di alta qualità che rendono una Cucina Aran facilmente distinguibile da qualsiasi altra cucina.

Le idee e le soluzioni per l’arredo della cucina di Aran World si differenziano anche grazie alle loro finiture nuove e attuali che richiamano uno stile contemporaneo fatto principalmente di forme semplici e delicate e realizzato con materiali di prestigio. Tra le tante particolarità che rendono una Cucina Aran unica e inconfondibile occupano una posizione di rilievo l’impeccabile eleganza e raffinatezza e la particolare funzionalità che rendono un ambiente estremamente accogliente.

Pensate e realizzate soprattutto per permettere a chiunque di vivere cucinando in un ambiente moderno dove si respira aria di benessere e armonia, le Cucine Aran sono concepite in modo impeccabile senza lasciare niente al caso: eleganza e design, gamma di color infinita, forme inedite e materiali pregiati. Tutte particolarità che danno un tocco nuovo ed originale alla casa ed offrono ad ogni famiglia uno stile di vita da vivere con spensieratezza. Scegliendo una soluzione Aran si può stare certi di aver fatto la scelta giusta.



Cenni di "storia del mobile"
Con la parola "mobile" si definiscono tutti quegl' oggetti d’arredamento che siano spostabili (e fin qui ci siamo).
Le primitive funzioni del mobile erano volte a proteggere e conservare i cibi dall'attacco degli insetti e dagli animali (anche domestici), a contenere gli abiti non indossati con particolare riferimento aquelli tessili, a svolgere più agevolmente le operazioni familiari o artigianali divenute più frequenti con il progredire delle tecniche.
Senza soffermarci troppo sullo sviluppo del mobile dall'antichità (primo utilizzo documentabile, pensate, a partire dagli Assiri) al Medioevo (quando il mobilio è ridotto all'essenziale con principale utilizzo di legno) farò un breve accenno alla storia del mobile moderno, passando dal Rinascimento, quando cioè le condizioni economiche di decisa floridità permisero la diversificazione come l’aumento in quantità e qualità di arredi fastosi e ricchi per le dimore, fino ai giorni nostri, con il mobile divenuto soggetto e punto focale dell'architettura d'interni e del design.
Dall'ampolosso e pedante stile barocco, al ritorno della semplicità e geometricità del "secolo dei lumi" assistiamo ad un profondo cambiamento di stile e utilizzo. Tale cambiamento significa qualcosa. Un indizio utile è osservare come la produzione delmobile sia cambiata nel tempo, dapprima legata alle capacità manuali degli artigiani, via via nel tempo sempre più sostituiti dal lavoro meccanico che, per sua stessa natura, almeno nel suo periodo di sviluppo iniziale, richiedeva la semplificazione delle forme.
Una delle caratteristiche più importanti dello stile è l'ispirazione alla natura, di cui studia gli elementi strutturali, traducendoli in una linea dinamica e ondulata, con tratto «a frusta». Semplici figure sembravano prendere vita e evolversi naturalmente in forme simili a piante o fiori.
Oltre a queste influenze, l'Art Déco è caratterizzata dall'uso di materiali come l'alluminio, l'acciaio inossidabile, lacca, legno intarsiato, pelle di squalo o di zebra, uso massiccio di forme a zigzag o a scacchi, curve vaste, motivi a 'V' e a raggi solari.
Grazie al Bauhaus la sensibilità verso la progettazione degli arredi aumenta. Lo stile caratteristico era semplice, geometrico e accurato. Uno dei principali obiettivi del Bauhaus fu di unificare arte, artigianato e tecnologia.La macchina veniva considerata come un elemento positivo e quindi il design industriale e del prodotto ne erano componenti importanti. Veniva insegnato il Vorkurs, che corrisponde al moderno corso di fondamenti di design, che è diventato uno dei corsi fondamentali di tutte le scuole di architettura del mondo.
I maestri del movimento moderno si adoperano per trovare nuove soluzioni per tutti quegli oggetti che contribuiscono alla qualità della vita dell’uomo, sperimentando forme e materiali.
Bonus mobili 2013/2015
PREMESSA
La Legge di Stabilità 2015 ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 l’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto di arredi, materassi e apparecchi di illuminazione, il c.d. “Bonus Mobili”, con le medesime modalità in vigore per l’anno 2014. è confermato anche per il 2015 il vincolo della “Riqualificazione del patrimonio immobiliare” (il c.d. “Bonus ristrutturazioni”, a sua volta agevolato dall’incentivo fiscale del 50%) come condizione indispensabile per ottenere il Bonus Mobili. La Legge di Stabilità ha ribadito che non vi è relazione tra l’importo portato in detrazione per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e l’importo portato in detrazione con il Bonus Mobili (fatto salvo il massimale di 10.000 euro già previsto). In altre parole: l’importo portato in detrazione per l’acquisto di arredi, materassi, apparecchi di illuminazione può essere anche superiore all’importo portato in detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio.
1) CHE COSA E’ IL BONUS MOBILI
La Legge di Stabilità 2015, ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la detrazione IRPEF nella misura straordinaria del 50% (in luogo di quella ordinaria del 36%) per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino ad un ammontare non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare (in luogo di quello ordinario di 48.000 euro). La detrazione del 50% è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Alla detrazione fiscale del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato affiancato un ulteriore incentivo per l’acquisto di mobili/ arredi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, fino a un massimo di spesa di 10.000 euro, IVA compresa, con una detrazione del 50% anche in questo caso da ripartire in 10 rate annuali (il bonus di 10.000 euro per gli arredi è ulteriore rispetto al tetto dei 96.000 euro previsto per le spese di recupero del patrimonio edilizio). In relazione al limite massimo di spesa di 10.000 euro, a titolo esemplificativo: per una spesa di 8.000 euro si possono detrarre 4.000 euro; per una spesa di 14.000 euro si possono detrarre 5.000 euro. Il “bonus mobili” è associato solamente alla detrazione fiscale del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e non alla • • • • • • • • • detrazione del 65% prevista per il risparmio energetico (anch’essa prorogata sino al 31.12.2015). Alle cessioni di arredi non viene applicata nessuna ulteriore agevolazione fiscale (l’aliquota IVA da applicare è quella ordinaria, passata al 22% a partire dal 1 ottobre 2013).
2) CHI SONO I BENEFICIARI
Il “bonus mobili” spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale 50%, per aver sostenuto spese riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
3) ARCO TEMPORALE DELL’AGEVOLAZIONE
Il bonus è destinato ai soli acquisti effettuati a partire dal 6 giugno 2013 e non oltre il 31 dicembre 2015 (fa fede la data dell’effettivo pagamento secondo il criterio di cassa). Le spese per gli interventi edilizi che consentono l’accesso al Bonus Mobili devono essere sostenute nel periodo che intercorre dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore dell’art. 11 del “Decreto Legge 83/2012 sulle Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico”) e il 31 dicembre 2015 . La data di inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio deve essere necessariamente antecedente a quella relativa all’acquisto degli arredi. I pagamenti dei lavori di recupero del patrimonio edilizio possono invece anche essere concomitanti o successivi alla data di acquisto degli arredi. I lavori di recupero del patrimonio edilizio devono essere in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto degli arredi sia diretto al completamento dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati. • • • • • • •
4) IL BONUS MOBILI E’ COLLEGATO AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Come sopra evidenziato, beneficiari del provvedimento sono tutti i soggetti IRPEF che hanno avviato, a partire dal 26 giugno 2012, lavori di recupero del patrimonio edilizio agevolabili. In particolare, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 29/E del 18.09.2013, il bonus è collegato agli interventi: - di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Tale intervento dà diritto all’agevolazione per l’acquisto di arredi destinati esclusivamente alle parti comuni dell’edificio, quali – a mero titolo di esempio – alloggio del portiere, illuminazione aree comuni, lavanderie, sale condominiali, etc; - di manutenzione straordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio ristrutturazione del bagno, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, realizzazione di recinzioni); - di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio l’adeguamento delle altezze del solaio); - di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio apertura di nuove porte o finestre oppure la realizzazione di una mansarda o di un balcone oppure la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda); - necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; - di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Ne consegue che l’acquirente di un appartamento • • • ristrutturato da una cooperativa può usufruire del “bonus mobili” per l’arredamento del medesimo. In base alle indicazioni restrittive contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18.09.2013 non sono agevolabili i cosiddetti “mini-lavori”, come quelli finalizzati ad evitare infortuni domestici (es. il montaggio di vetri anti-infortunio o l’installazione del corrimano) e gli interventi relativi all’adozione di misure volte alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi (allarmi, porte blindate, grate alle finestre, spioncini alla porta di ingresso, sensori di movimento etc...). L’acquisto di arredi ed elettrodomestici deve essere finalizzato all’arredamento dell’immobile oggetto degli interventi edilizi precedentemente elencati; la detrazione trova applicazione anche quando tali beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello interessato dai lavori edilizi (es. sarà possibile fruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili da cucina anche se si sta ristrutturando il bagno e non la cucina; ciò che conta è che l’immobile sia oggetto di uno degli interventi edilizi sopra indicati).
5) QUALI SONO I BENI AGEVOLABILI
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l’acquisto di mobili/arredi, materassi, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici. A) Mobili/Arredi. Rientrano tra gli “arredi” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques etc) che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Sono inclusi nell’agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.
B) Grandi Elettrodomestici.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi. LE MODALITA’ DI PAGAMENTO I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico “parlante” dal beneficiario della detrazione, oppure tramite carta di credito o di debito (bancomat). Non sono agevolabili i beni pagati in contanti oppure con assegno. E’ opportuno ricordarsi di comunicare alla propria banca l’intenzione di pagare con un bonifico parlante per poter accedere alle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio (per tali pagamenti è previsto un modello apposito). Il bonifico è detto “parlante” quando evidenzia la normativa di riferimento quale causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o il numero di partita iva del fornitore. Il soggetto pagante deve essere lo stesso al quale è intestata la fattura o ricevuta comprovante le spese per la ristrutturazione e la spesa di acquisto dei mobili (in caso di più persone che vogliono beneficiare della detrazione, ad esempio coniugi, la fattura dovrà riportare i codici fiscali di chi intende beneficiarne e il bonifico dovrà essere eseguito dagli stessi soggetti). Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati; ciò che conta è che anche tali spese siano sostenute con le stesse modalità di pagamento previste per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto dell’intervento di recupero edilizio. È possibile usufruire del bonus mobili anche pagando tramite finanziamento, come il credito al consumo erogato da società finanziarie, che hanno adeguato sistemi e procedure per rendere possibile accedere a questa modalità. In questo caso è necessario • • • • • • segnalare al rivenditore l’intenzione di usufruire del Bonus nel momento in cui viene fatta la richiesta di finanziamento, così da permettergli di attivare il corretto iter procedurale, che consentirà al contribuente di ottenere tutta la documentazione necessaria per la detrazione. Nota bene: Ricordiamo che, in ogni caso, il venditore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile qualora il cliente non potesse avere accesso ai benefici fiscali della detrazione 50% e del “bonus mobili” ovvero dovesse successivamente essere sanzionato dal Fisco per eventuali errori od omissioni, a lui direttamente o indirettamente imputabili. Le spese sostenute devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.
1) CHE COSA E’ IL BONUS MOBILI
La Legge di Stabilità 2015, ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la detrazione IRPEF nella misura straordinaria del 50% (in luogo di quella ordinaria del 36%) per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino ad un ammontare non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare (in luogo di quello ordinario di 48.000 euro). La detrazione del 50% è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Alla detrazione fiscale del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato affiancato un ulteriore incentivo per l’acquisto di mobili/ arredi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, fino a un massimo di spesa di 10.000 euro, IVA compresa, con una detrazione del 50% anche in questo caso da ripartire in 10 rate annuali (il bonus di 10.000 euro per gli arredi è ulteriore rispetto al tetto dei 96.000 euro previsto per le spese di recupero del patrimonio edilizio). In relazione al limite massimo di spesa di 10.000 euro, a titolo esemplificativo: per una spesa di 8.000 euro si possono detrarre 4.000 euro; per una spesa di 14.000 euro si possono detrarre 5.000 euro. Il “bonus mobili” è associato solamente alla detrazione fiscale del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e non alla • • • • • • • • • detrazione del 65% prevista per il risparmio energetico (anch’essa prorogata sino al 31.12.2015). Alle cessioni di arredi non viene applicata nessuna ulteriore agevolazione fiscale (l’aliquota IVA da applicare è quella ordinaria, passata al 22% a partire dal 1 ottobre 2013).
2) CHI SONO I BENEFICIARI
Il “bonus mobili” spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale 50%, per aver sostenuto spese riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
3) ARCO TEMPORALE DELL’AGEVOLAZIONE
Il bonus è destinato ai soli acquisti effettuati a partire dal 6 giugno 2013 e non oltre il 31 dicembre 2015 (fa fede la data dell’effettivo pagamento secondo il criterio di cassa). Le spese per gli interventi edilizi che consentono l’accesso al Bonus Mobili devono essere sostenute nel periodo che intercorre dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore dell’art. 11 del “Decreto Legge 83/2012 sulle Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico”) e il 31 dicembre 2015 . La data di inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio deve essere necessariamente antecedente a quella relativa all’acquisto degli arredi. I pagamenti dei lavori di recupero del patrimonio edilizio possono invece anche essere concomitanti o successivi alla data di acquisto degli arredi. I lavori di recupero del patrimonio edilizio devono essere in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto degli arredi sia diretto al completamento dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati. • • • • • • •
4) IL BONUS MOBILI E’ COLLEGATO AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Come sopra evidenziato, beneficiari del provvedimento sono tutti i soggetti IRPEF che hanno avviato, a partire dal 26 giugno 2012, lavori di recupero del patrimonio edilizio agevolabili. In particolare, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 29/E del 18.09.2013, il bonus è collegato agli interventi: - di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Tale intervento dà diritto all’agevolazione per l’acquisto di arredi destinati esclusivamente alle parti comuni dell’edificio, quali – a mero titolo di esempio – alloggio del portiere, illuminazione aree comuni, lavanderie, sale condominiali, etc; - di manutenzione straordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio ristrutturazione del bagno, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, realizzazione di recinzioni); - di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio l’adeguamento delle altezze del solaio); - di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio apertura di nuove porte o finestre oppure la realizzazione di una mansarda o di un balcone oppure la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda); - necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; - di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Ne consegue che l’acquirente di un appartamento • • • ristrutturato da una cooperativa può usufruire del “bonus mobili” per l’arredamento del medesimo. In base alle indicazioni restrittive contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18.09.2013 non sono agevolabili i cosiddetti “mini-lavori”, come quelli finalizzati ad evitare infortuni domestici (es. il montaggio di vetri anti-infortunio o l’installazione del corrimano) e gli interventi relativi all’adozione di misure volte alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi (allarmi, porte blindate, grate alle finestre, spioncini alla porta di ingresso, sensori di movimento etc...). L’acquisto di arredi ed elettrodomestici deve essere finalizzato all’arredamento dell’immobile oggetto degli interventi edilizi precedentemente elencati; la detrazione trova applicazione anche quando tali beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello interessato dai lavori edilizi (es. sarà possibile fruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili da cucina anche se si sta ristrutturando il bagno e non la cucina; ciò che conta è che l’immobile sia oggetto di uno degli interventi edilizi sopra indicati).
5) QUALI SONO I BENI AGEVOLABILI
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l’acquisto di mobili/arredi, materassi, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici. A) Mobili/Arredi. Rientrano tra gli “arredi” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques etc) che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Sono inclusi nell’agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.
B) Grandi Elettrodomestici.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi. LE MODALITA’ DI PAGAMENTO I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico “parlante” dal beneficiario della detrazione, oppure tramite carta di credito o di debito (bancomat). Non sono agevolabili i beni pagati in contanti oppure con assegno. E’ opportuno ricordarsi di comunicare alla propria banca l’intenzione di pagare con un bonifico parlante per poter accedere alle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio (per tali pagamenti è previsto un modello apposito). Il bonifico è detto “parlante” quando evidenzia la normativa di riferimento quale causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o il numero di partita iva del fornitore. Il soggetto pagante deve essere lo stesso al quale è intestata la fattura o ricevuta comprovante le spese per la ristrutturazione e la spesa di acquisto dei mobili (in caso di più persone che vogliono beneficiare della detrazione, ad esempio coniugi, la fattura dovrà riportare i codici fiscali di chi intende beneficiarne e il bonifico dovrà essere eseguito dagli stessi soggetti). Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati; ciò che conta è che anche tali spese siano sostenute con le stesse modalità di pagamento previste per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto dell’intervento di recupero edilizio. È possibile usufruire del bonus mobili anche pagando tramite finanziamento, come il credito al consumo erogato da società finanziarie, che hanno adeguato sistemi e procedure per rendere possibile accedere a questa modalità. In questo caso è necessario • • • • • • segnalare al rivenditore l’intenzione di usufruire del Bonus nel momento in cui viene fatta la richiesta di finanziamento, così da permettergli di attivare il corretto iter procedurale, che consentirà al contribuente di ottenere tutta la documentazione necessaria per la detrazione. Nota bene: Ricordiamo che, in ogni caso, il venditore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile qualora il cliente non potesse avere accesso ai benefici fiscali della detrazione 50% e del “bonus mobili” ovvero dovesse successivamente essere sanzionato dal Fisco per eventuali errori od omissioni, a lui direttamente o indirettamente imputabili. Le spese sostenute devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.
2) CHI SONO I BENEFICIARI
Il “bonus mobili” spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale 50%, per aver sostenuto spese riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
3) ARCO TEMPORALE DELL’AGEVOLAZIONE
Il bonus è destinato ai soli acquisti effettuati a partire dal 6 giugno 2013 e non oltre il 31 dicembre 2015 (fa fede la data dell’effettivo pagamento secondo il criterio di cassa). Le spese per gli interventi edilizi che consentono l’accesso al Bonus Mobili devono essere sostenute nel periodo che intercorre dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore dell’art. 11 del “Decreto Legge 83/2012 sulle Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico”) e il 31 dicembre 2015 . La data di inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio deve essere necessariamente antecedente a quella relativa all’acquisto degli arredi. I pagamenti dei lavori di recupero del patrimonio edilizio possono invece anche essere concomitanti o successivi alla data di acquisto degli arredi. I lavori di recupero del patrimonio edilizio devono essere in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto degli arredi sia diretto al completamento dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati. • • • • • • •
4) IL BONUS MOBILI E’ COLLEGATO AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Come sopra evidenziato, beneficiari del provvedimento sono tutti i soggetti IRPEF che hanno avviato, a partire dal 26 giugno 2012, lavori di recupero del patrimonio edilizio agevolabili. In particolare, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 29/E del 18.09.2013, il bonus è collegato agli interventi: - di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Tale intervento dà diritto all’agevolazione per l’acquisto di arredi destinati esclusivamente alle parti comuni dell’edificio, quali – a mero titolo di esempio – alloggio del portiere, illuminazione aree comuni, lavanderie, sale condominiali, etc; - di manutenzione straordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio ristrutturazione del bagno, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, realizzazione di recinzioni); - di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio l’adeguamento delle altezze del solaio); - di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio apertura di nuove porte o finestre oppure la realizzazione di una mansarda o di un balcone oppure la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda); - necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; - di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Ne consegue che l’acquirente di un appartamento • • • ristrutturato da una cooperativa può usufruire del “bonus mobili” per l’arredamento del medesimo. In base alle indicazioni restrittive contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18.09.2013 non sono agevolabili i cosiddetti “mini-lavori”, come quelli finalizzati ad evitare infortuni domestici (es. il montaggio di vetri anti-infortunio o l’installazione del corrimano) e gli interventi relativi all’adozione di misure volte alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi (allarmi, porte blindate, grate alle finestre, spioncini alla porta di ingresso, sensori di movimento etc...). L’acquisto di arredi ed elettrodomestici deve essere finalizzato all’arredamento dell’immobile oggetto degli interventi edilizi precedentemente elencati; la detrazione trova applicazione anche quando tali beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello interessato dai lavori edilizi (es. sarà possibile fruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili da cucina anche se si sta ristrutturando il bagno e non la cucina; ciò che conta è che l’immobile sia oggetto di uno degli interventi edilizi sopra indicati).
5) QUALI SONO I BENI AGEVOLABILI
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l’acquisto di mobili/arredi, materassi, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici. A) Mobili/Arredi. Rientrano tra gli “arredi” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques etc) che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Sono inclusi nell’agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.
B) Grandi Elettrodomestici.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi. LE MODALITA’ DI PAGAMENTO I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico “parlante” dal beneficiario della detrazione, oppure tramite carta di credito o di debito (bancomat). Non sono agevolabili i beni pagati in contanti oppure con assegno. E’ opportuno ricordarsi di comunicare alla propria banca l’intenzione di pagare con un bonifico parlante per poter accedere alle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio (per tali pagamenti è previsto un modello apposito). Il bonifico è detto “parlante” quando evidenzia la normativa di riferimento quale causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o il numero di partita iva del fornitore. Il soggetto pagante deve essere lo stesso al quale è intestata la fattura o ricevuta comprovante le spese per la ristrutturazione e la spesa di acquisto dei mobili (in caso di più persone che vogliono beneficiare della detrazione, ad esempio coniugi, la fattura dovrà riportare i codici fiscali di chi intende beneficiarne e il bonifico dovrà essere eseguito dagli stessi soggetti). Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati; ciò che conta è che anche tali spese siano sostenute con le stesse modalità di pagamento previste per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto dell’intervento di recupero edilizio. È possibile usufruire del bonus mobili anche pagando tramite finanziamento, come il credito al consumo erogato da società finanziarie, che hanno adeguato sistemi e procedure per rendere possibile accedere a questa modalità. In questo caso è necessario • • • • • • segnalare al rivenditore l’intenzione di usufruire del Bonus nel momento in cui viene fatta la richiesta di finanziamento, così da permettergli di attivare il corretto iter procedurale, che consentirà al contribuente di ottenere tutta la documentazione necessaria per la detrazione. Nota bene: Ricordiamo che, in ogni caso, il venditore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile qualora il cliente non potesse avere accesso ai benefici fiscali della detrazione 50% e del “bonus mobili” ovvero dovesse successivamente essere sanzionato dal Fisco per eventuali errori od omissioni, a lui direttamente o indirettamente imputabili. Le spese sostenute devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.
3) ARCO TEMPORALE DELL’AGEVOLAZIONE
Il bonus è destinato ai soli acquisti effettuati a partire dal 6 giugno 2013 e non oltre il 31 dicembre 2015 (fa fede la data dell’effettivo pagamento secondo il criterio di cassa). Le spese per gli interventi edilizi che consentono l’accesso al Bonus Mobili devono essere sostenute nel periodo che intercorre dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore dell’art. 11 del “Decreto Legge 83/2012 sulle Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico”) e il 31 dicembre 2015 . La data di inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio deve essere necessariamente antecedente a quella relativa all’acquisto degli arredi. I pagamenti dei lavori di recupero del patrimonio edilizio possono invece anche essere concomitanti o successivi alla data di acquisto degli arredi. I lavori di recupero del patrimonio edilizio devono essere in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto degli arredi sia diretto al completamento dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati. • • • • • • •
4) IL BONUS MOBILI E’ COLLEGATO AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Come sopra evidenziato, beneficiari del provvedimento sono tutti i soggetti IRPEF che hanno avviato, a partire dal 26 giugno 2012, lavori di recupero del patrimonio edilizio agevolabili. In particolare, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 29/E del 18.09.2013, il bonus è collegato agli interventi: - di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Tale intervento dà diritto all’agevolazione per l’acquisto di arredi destinati esclusivamente alle parti comuni dell’edificio, quali – a mero titolo di esempio – alloggio del portiere, illuminazione aree comuni, lavanderie, sale condominiali, etc; - di manutenzione straordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio ristrutturazione del bagno, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, realizzazione di recinzioni); - di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio l’adeguamento delle altezze del solaio); - di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio apertura di nuove porte o finestre oppure la realizzazione di una mansarda o di un balcone oppure la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda); - necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; - di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Ne consegue che l’acquirente di un appartamento • • • ristrutturato da una cooperativa può usufruire del “bonus mobili” per l’arredamento del medesimo. In base alle indicazioni restrittive contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18.09.2013 non sono agevolabili i cosiddetti “mini-lavori”, come quelli finalizzati ad evitare infortuni domestici (es. il montaggio di vetri anti-infortunio o l’installazione del corrimano) e gli interventi relativi all’adozione di misure volte alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi (allarmi, porte blindate, grate alle finestre, spioncini alla porta di ingresso, sensori di movimento etc...). L’acquisto di arredi ed elettrodomestici deve essere finalizzato all’arredamento dell’immobile oggetto degli interventi edilizi precedentemente elencati; la detrazione trova applicazione anche quando tali beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello interessato dai lavori edilizi (es. sarà possibile fruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili da cucina anche se si sta ristrutturando il bagno e non la cucina; ciò che conta è che l’immobile sia oggetto di uno degli interventi edilizi sopra indicati).
5) QUALI SONO I BENI AGEVOLABILI
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l’acquisto di mobili/arredi, materassi, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici. A) Mobili/Arredi. Rientrano tra gli “arredi” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques etc) che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Sono inclusi nell’agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.
B) Grandi Elettrodomestici.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi. LE MODALITA’ DI PAGAMENTO I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico “parlante” dal beneficiario della detrazione, oppure tramite carta di credito o di debito (bancomat). Non sono agevolabili i beni pagati in contanti oppure con assegno. E’ opportuno ricordarsi di comunicare alla propria banca l’intenzione di pagare con un bonifico parlante per poter accedere alle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio (per tali pagamenti è previsto un modello apposito). Il bonifico è detto “parlante” quando evidenzia la normativa di riferimento quale causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o il numero di partita iva del fornitore. Il soggetto pagante deve essere lo stesso al quale è intestata la fattura o ricevuta comprovante le spese per la ristrutturazione e la spesa di acquisto dei mobili (in caso di più persone che vogliono beneficiare della detrazione, ad esempio coniugi, la fattura dovrà riportare i codici fiscali di chi intende beneficiarne e il bonifico dovrà essere eseguito dagli stessi soggetti). Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati; ciò che conta è che anche tali spese siano sostenute con le stesse modalità di pagamento previste per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto dell’intervento di recupero edilizio. È possibile usufruire del bonus mobili anche pagando tramite finanziamento, come il credito al consumo erogato da società finanziarie, che hanno adeguato sistemi e procedure per rendere possibile accedere a questa modalità. In questo caso è necessario • • • • • • segnalare al rivenditore l’intenzione di usufruire del Bonus nel momento in cui viene fatta la richiesta di finanziamento, così da permettergli di attivare il corretto iter procedurale, che consentirà al contribuente di ottenere tutta la documentazione necessaria per la detrazione. Nota bene: Ricordiamo che, in ogni caso, il venditore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile qualora il cliente non potesse avere accesso ai benefici fiscali della detrazione 50% e del “bonus mobili” ovvero dovesse successivamente essere sanzionato dal Fisco per eventuali errori od omissioni, a lui direttamente o indirettamente imputabili. Le spese sostenute devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.
4) IL BONUS MOBILI E’ COLLEGATO AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Come sopra evidenziato, beneficiari del provvedimento sono tutti i soggetti IRPEF che hanno avviato, a partire dal 26 giugno 2012, lavori di recupero del patrimonio edilizio agevolabili. In particolare, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 29/E del 18.09.2013, il bonus è collegato agli interventi: - di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Tale intervento dà diritto all’agevolazione per l’acquisto di arredi destinati esclusivamente alle parti comuni dell’edificio, quali – a mero titolo di esempio – alloggio del portiere, illuminazione aree comuni, lavanderie, sale condominiali, etc; - di manutenzione straordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio ristrutturazione del bagno, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, realizzazione di recinzioni); - di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio l’adeguamento delle altezze del solaio); - di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio apertura di nuove porte o finestre oppure la realizzazione di una mansarda o di un balcone oppure la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda); - necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; - di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Ne consegue che l’acquirente di un appartamento • • • ristrutturato da una cooperativa può usufruire del “bonus mobili” per l’arredamento del medesimo. In base alle indicazioni restrittive contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18.09.2013 non sono agevolabili i cosiddetti “mini-lavori”, come quelli finalizzati ad evitare infortuni domestici (es. il montaggio di vetri anti-infortunio o l’installazione del corrimano) e gli interventi relativi all’adozione di misure volte alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi (allarmi, porte blindate, grate alle finestre, spioncini alla porta di ingresso, sensori di movimento etc...). L’acquisto di arredi ed elettrodomestici deve essere finalizzato all’arredamento dell’immobile oggetto degli interventi edilizi precedentemente elencati; la detrazione trova applicazione anche quando tali beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello interessato dai lavori edilizi (es. sarà possibile fruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili da cucina anche se si sta ristrutturando il bagno e non la cucina; ciò che conta è che l’immobile sia oggetto di uno degli interventi edilizi sopra indicati).
5) QUALI SONO I BENI AGEVOLABILI
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l’acquisto di mobili/arredi, materassi, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici. A) Mobili/Arredi. Rientrano tra gli “arredi” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques etc) che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Sono inclusi nell’agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.
B) Grandi Elettrodomestici.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi. LE MODALITA’ DI PAGAMENTO I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico “parlante” dal beneficiario della detrazione, oppure tramite carta di credito o di debito (bancomat). Non sono agevolabili i beni pagati in contanti oppure con assegno. E’ opportuno ricordarsi di comunicare alla propria banca l’intenzione di pagare con un bonifico parlante per poter accedere alle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio (per tali pagamenti è previsto un modello apposito). Il bonifico è detto “parlante” quando evidenzia la normativa di riferimento quale causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o il numero di partita iva del fornitore. Il soggetto pagante deve essere lo stesso al quale è intestata la fattura o ricevuta comprovante le spese per la ristrutturazione e la spesa di acquisto dei mobili (in caso di più persone che vogliono beneficiare della detrazione, ad esempio coniugi, la fattura dovrà riportare i codici fiscali di chi intende beneficiarne e il bonifico dovrà essere eseguito dagli stessi soggetti). Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati; ciò che conta è che anche tali spese siano sostenute con le stesse modalità di pagamento previste per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto dell’intervento di recupero edilizio. È possibile usufruire del bonus mobili anche pagando tramite finanziamento, come il credito al consumo erogato da società finanziarie, che hanno adeguato sistemi e procedure per rendere possibile accedere a questa modalità. In questo caso è necessario • • • • • • segnalare al rivenditore l’intenzione di usufruire del Bonus nel momento in cui viene fatta la richiesta di finanziamento, così da permettergli di attivare il corretto iter procedurale, che consentirà al contribuente di ottenere tutta la documentazione necessaria per la detrazione. Nota bene: Ricordiamo che, in ogni caso, il venditore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile qualora il cliente non potesse avere accesso ai benefici fiscali della detrazione 50% e del “bonus mobili” ovvero dovesse successivamente essere sanzionato dal Fisco per eventuali errori od omissioni, a lui direttamente o indirettamente imputabili. Le spese sostenute devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.
5) QUALI SONO I BENI AGEVOLABILI
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l’acquisto di mobili/arredi, materassi, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici. A) Mobili/Arredi. Rientrano tra gli “arredi” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques etc) che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Sono inclusi nell’agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.
B) Grandi Elettrodomestici.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi. LE MODALITA’ DI PAGAMENTO I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico “parlante” dal beneficiario della detrazione, oppure tramite carta di credito o di debito (bancomat). Non sono agevolabili i beni pagati in contanti oppure con assegno. E’ opportuno ricordarsi di comunicare alla propria banca l’intenzione di pagare con un bonifico parlante per poter accedere alle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio (per tali pagamenti è previsto un modello apposito). Il bonifico è detto “parlante” quando evidenzia la normativa di riferimento quale causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o il numero di partita iva del fornitore. Il soggetto pagante deve essere lo stesso al quale è intestata la fattura o ricevuta comprovante le spese per la ristrutturazione e la spesa di acquisto dei mobili (in caso di più persone che vogliono beneficiare della detrazione, ad esempio coniugi, la fattura dovrà riportare i codici fiscali di chi intende beneficiarne e il bonifico dovrà essere eseguito dagli stessi soggetti). Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati; ciò che conta è che anche tali spese siano sostenute con le stesse modalità di pagamento previste per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto dell’intervento di recupero edilizio. È possibile usufruire del bonus mobili anche pagando tramite finanziamento, come il credito al consumo erogato da società finanziarie, che hanno adeguato sistemi e procedure per rendere possibile accedere a questa modalità. In questo caso è necessario • • • • • • segnalare al rivenditore l’intenzione di usufruire del Bonus nel momento in cui viene fatta la richiesta di finanziamento, così da permettergli di attivare il corretto iter procedurale, che consentirà al contribuente di ottenere tutta la documentazione necessaria per la detrazione. Nota bene: Ricordiamo che, in ogni caso, il venditore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile qualora il cliente non potesse avere accesso ai benefici fiscali della detrazione 50% e del “bonus mobili” ovvero dovesse successivamente essere sanzionato dal Fisco per eventuali errori od omissioni, a lui direttamente o indirettamente imputabili. Le spese sostenute devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.
B) Grandi Elettrodomestici.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi. LE MODALITA’ DI PAGAMENTO I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico “parlante” dal beneficiario della detrazione, oppure tramite carta di credito o di debito (bancomat). Non sono agevolabili i beni pagati in contanti oppure con assegno. E’ opportuno ricordarsi di comunicare alla propria banca l’intenzione di pagare con un bonifico parlante per poter accedere alle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio (per tali pagamenti è previsto un modello apposito). Il bonifico è detto “parlante” quando evidenzia la normativa di riferimento quale causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o il numero di partita iva del fornitore. Il soggetto pagante deve essere lo stesso al quale è intestata la fattura o ricevuta comprovante le spese per la ristrutturazione e la spesa di acquisto dei mobili (in caso di più persone che vogliono beneficiare della detrazione, ad esempio coniugi, la fattura dovrà riportare i codici fiscali di chi intende beneficiarne e il bonifico dovrà essere eseguito dagli stessi soggetti). Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati; ciò che conta è che anche tali spese siano sostenute con le stesse modalità di pagamento previste per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto dell’intervento di recupero edilizio. È possibile usufruire del bonus mobili anche pagando tramite finanziamento, come il credito al consumo erogato da società finanziarie, che hanno adeguato sistemi e procedure per rendere possibile accedere a questa modalità. In questo caso è necessario • • • • • • segnalare al rivenditore l’intenzione di usufruire del Bonus nel momento in cui viene fatta la richiesta di finanziamento, così da permettergli di attivare il corretto iter procedurale, che consentirà al contribuente di ottenere tutta la documentazione necessaria per la detrazione. Nota bene: Ricordiamo che, in ogni caso, il venditore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile qualora il cliente non potesse avere accesso ai benefici fiscali della detrazione 50% e del “bonus mobili” ovvero dovesse successivamente essere sanzionato dal Fisco per eventuali errori od omissioni, a lui direttamente o indirettamente imputabili. Le spese sostenute devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.
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Fonte: http://www.federmobili.it/upload/attivit%C3%A0%20istituzionali/VademecumBONUS_MOBILI_2013-2015.pdf
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Incentivi: dai mobili alle finestre
come ottenere le agevolazioni fiscali
come ottenere le agevolazioni fiscali
Ottenere i benefici fiscali previsti dal governo Letta, che ha prorogato gli ecobonus e le agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie, non è difficile. Basta rispettare i tempi: le spese vanno fatte entro il 31 dicembre prossimo. E conservare la documentazione che le comprovi. La normativa prevede infatti che i pagamenti debbano essere tracciabili, tramite bonifici bancari e postali, cogliendo così anche l'obiettivo di ridurre il fenomeno dell'evasione fiscale. Infine attenzione ai tetti di spesa che per gli ecobonus variano da intervento a intervento.
RISTRUTTURAZIONI: COME SI PAGA - Proroga di sei mesi per le ristrutturazioni edilizie. Il bonus è stato confermato nella misura del 50% fino a una spesa di 96 mila euro. Il limite è annuale per singola abitazione. La detrazione si spalma su dieci anni in altrettante rate dal valore costante. Non servono molti documenti per ottenere il beneficio: è sufficiente presentare una fattura e pagare attraverso un bonifico tracciabile (la misura serve a combattere anche la piaga dell’evasione fiscale delle ristrutturazioni edilizie) che presenti la causale specifica, il codice fiscale del pagante e la partita Iva o il codice fiscale del destinatario del pagamento. Se l’immobile in questione passa di mano è consentito a chi vende di mantenere il vantaggio fiscale per sé. Rientrano nell’agevolazione del 50% i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria , restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia e urbanistica. Sono inclusi i lavori necessari a seguito di un evento sismico. Ottengono il bonus anche una serie di lavori su parti accessorie, come la costruzione di un garage o l’installazione di impianti di domotica o di strutture atte a rimuovere le barriere architettoniche. Anche gli impianti di sicurezza e quelli idonei per abbattere l’inquinamento acustico sono ricompresi nella normativa, così come le bonifiche degli edifici da sostanze dannose come l’amianto e l’adozione di sistemi antisismici. Beneficiari dell’agevolazione sono i titolari dell’immobile a titolo di proprietà, di possesso e di uso, che abbiano pagato le spese: parliamo tanto del proprietario tanto di chi detiene la semplice nuda proprietà o l’usufrutto, ma anche di chi è in affitto o in comodato, o del familiare convivente del possessore.

BONUS MOBILI: QUANDO CONVIENE: La detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie spetta per un importo massimo di 10 mila euro anche per l’acquisto di mobili legati all’intervento. Insomma, se si è rimesso a posto un bagno non si può chiedere lo sconto fiscale sull’acquisto di un comodino. I beneficiari di questo vantaggio sono gli stessi dunque che ottengono il bonus principale per la ristrutturazione, essendo i due benefici legati a filo doppio. Non sono compresi in questo caso gli elettrodomestici ma soltanto gli arredi attinenti all’immobile oggetto dell’intervento. L’agevolazione vale fino al 31 dicembre di quest’anno e viene spalmata su dieci anni in rate di valore costante. Per poterla ottenere, il pagamento deve essere realizzato attraverso un bonifico bancario o postale da cui risulti con chiarezza la causale del versamento e in cui non manchino alcuni dati: il codice fiscale di chi sostiene la spesa per l’acquisto degli arredi, e quello di chi riceve il pagamento, oppure la sua partita Iva. È offerta la possibilità al beneficiario di ristrutturare più case allo stesso tempo e di ottenere più bonus per ciascuno degli immobili ristrutturati per i quali abbia comprato i mobili.
SCONTO VERDE: A CHI TOCCA - Passerà dal 50% al 65%, dal primo luglio prossimo ,fino al 31 dicembre, l’agevolazione per chi effettua, in questo lasso di tempo, lavori nell’abitazione che determinino un risparmio energetico. Ma non tutti i tipi di lavori. Rispetto al bonus attuale che, va ricordato, vale ancora per gli interventi che si dovessero effettuare e pagare entro il 30 giugno prossimo, alcune categorie di lavori non riceveranno più gli incen tivi. In particolare bisognerà affrettarsi a realizzare prima dell’1 luglio l’installazione di pompe di calore e di impianti geotermici. Ma anche la più semplice sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda e sanitaria. L’agevolazione invece sarà prorogata sino a fine anno, e salirà dal 50% al 65% a partire dal primo luglio, per l’installazione di pannelli per l’acqua calda alimentati da energia solare; per gli impianti di climatizzazione, come le caldaie a condensazione; per l’isolamento delle pareti o la coibentazione dei sottotetti che impedisce la dispersione termica, così come l’installazione di finestre e infissi che aumentano l’efficienza energetica dell’abitazione. È possibile anche applicare il bonus maggiorato dal decreto sulla riqualificazione energetica generale degli edifici esistenti che abbiano un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale che stia sotto ai parametri previsti dalla legge 296/2006. Si sta parlando dell’installazione di generatori di calore alimentati da legna, mais, biodiesel, o anche di impianti che utilizzano fonti rinnovabili.

